lunedì 16 marzo 2015

Responsabilità dell'amministratore di condominio per danni subiti dai condomini

Massima: La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio.
A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi (e dei condomini, n.d.r.).
In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere,  si trova   nella posizione di custode.

Sentenza Cassazione Civile, sez. III, 16 ottobre 2008, n.25251.





Questione di diritto: L'amministratore di condominio risponde personalmente per i danni subiti dai condomini?

L’amministratore di condominio, stabilisce la Suprema Corte,  svolge il ruolo di custode dei beni condominiali, ex art. 2051 c.c., pertanto è tenuto a compiere tutte quelle attività necessarie in modo da preservarne l’utilità ed evitare che i beni comuni arrechino danni ai condomini o a terzi.
Nel confermare suddetta tesi, inoltre, i Giudici richiamano un caso analogo affrontato dalla stessa Corte nel quale veniva condannato l'amministratore che con il proprio comportamento negligente non aveva dato esecuzione a lavori di riparazione di un lastrico solare disposti dell'assemblea condominiale, aggravando in tal modo i danni all'appartamento di un condomino a causa delle infiltrazioni.
Tale   orientamento, recepito inoltre dalla riforma del condominio L. 220/2012, è  espressione dell'evoluzione della figura dell'amministratore di condominio, la quale assume sempre più forti responsabilità ed obblighi.

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