Massima: La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio.
A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi (e dei condomini, n.d.r.).
In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode.
Sentenza Cassazione Civile, sez. III, 16 ottobre 2008, n.25251.
Sentenza Cassazione Civile, sez. III, 16 ottobre 2008, n.25251.
Questione di diritto: L'amministratore di condominio risponde personalmente per i danni subiti dai condomini?
L’amministratore di condominio, stabilisce la Suprema Corte, svolge il ruolo di custode dei beni condominiali, ex art. 2051 c.c., pertanto è tenuto a compiere tutte quelle attività necessarie in modo da preservarne l’utilità ed evitare che i beni comuni arrechino danni ai condomini o a terzi.
Nel confermare suddetta tesi, inoltre, i Giudici richiamano un caso analogo affrontato dalla stessa Corte nel quale veniva condannato l'amministratore che con il proprio comportamento negligente non aveva dato esecuzione a lavori di riparazione di un lastrico solare disposti dell'assemblea condominiale, aggravando in tal modo i danni all'appartamento di un condomino a causa delle infiltrazioni.
Tale orientamento, recepito inoltre dalla riforma del condominio L. 220/2012, è espressione dell'evoluzione della figura dell'amministratore di condominio, la quale assume sempre più forti responsabilità ed obblighi.
L’amministratore di condominio, stabilisce la Suprema Corte, svolge il ruolo di custode dei beni condominiali, ex art. 2051 c.c., pertanto è tenuto a compiere tutte quelle attività necessarie in modo da preservarne l’utilità ed evitare che i beni comuni arrechino danni ai condomini o a terzi.
Nel confermare suddetta tesi, inoltre, i Giudici richiamano un caso analogo affrontato dalla stessa Corte nel quale veniva condannato l'amministratore che con il proprio comportamento negligente non aveva dato esecuzione a lavori di riparazione di un lastrico solare disposti dell'assemblea condominiale, aggravando in tal modo i danni all'appartamento di un condomino a causa delle infiltrazioni.
Tale orientamento, recepito inoltre dalla riforma del condominio L. 220/2012, è espressione dell'evoluzione della figura dell'amministratore di condominio, la quale assume sempre più forti responsabilità ed obblighi.
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