giovedì 26 marzo 2015

Diritto di cronaca giudiziaria: tra libertà di pensiero e diritto alla reputazione

Eugène Delacroix, La Libertà che guida il popolo (La Liberté guidant le peuple), 1830 [1].
Massima: Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività.














Questione di diritto: quale è il limite tra il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto alla reputazione dell'indagato?

Il ragionamento della Corte punta a definire e a distinguere la funzione della magistratura da quella del giornalista.
In realtà i Giudici inquadrano il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, "nella categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata". Sembrerebbe dunque che gli Ermellini prediligano l'aspetto funzionale del diritto di cronaca - teso cioè ad informare la collettività - piuttosto che connotarlo come libertà individuale del giornalista.
Da questa premessa ne discende che il giornalista non incorrerà nel reato di diffamazione qualora si limiti a riportare i fatti verificatisi durante le indagini evitando di prospettare l'evoluzione e l'esito delle indagini in maniera non corrispondente al dato fattuale.
Nel caso in esame il giornalista aveva integrato i dati relativi alle indagini in corso con altri da lui personalmente tracciati, determinando - secondo i Giudici - un indebito esercizio dell'attività spettante agli organi inquirenti.
Ciò, unito all'assenza di veridicità dei fatti narrati, determina un uso distorto del diritto di cronaca e dunque configura il reato di diffamazione.
Per tali ragioni la Corte nel confermare la sentenza appellata, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti del giornalista.

Approfondimento: Commento alla posizione della Cassazione

[1] Descrizione del quadro.

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