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Gianpaolo Talani, Un castello di sabbia, 2009. [1] |
Massima: la provenienza dell'attri-buzione dal non legittimato, se intacca la validità della donazione (non consentendo ad essa, per questa sola ragione, di adempiere concretamente la funzione traslativa del tipo al quale appartiene), non inficia la sua astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fattispecie acquisitiva a non domino
Questione di diritto: un contratto di donazione nullo può essere considerato titolo idoneo ai fini dell'acquisto per usucapione?
Il caso affrontato dalla Suprema Corte evidenzia le difficoltà interpretativi circa l'istituto della donazione di cose altrui. In effetti all'interno della stessa Corte si rinvengono 2 orientamenti contrapposti.
Secondo il primo il contratto di donazione di cosa altrui sarebbe nullo [2]; per altra giurisprudenza invece tale contratto è da considerarsi inefficace in quanto l'altruità del bene non può essere confusa con la donazione di cose future vietata dall'art. 771 c.c.
I Giudici del 2009 hanno aderito al primo indirizzo per i motivi che seguono. La donazione è un contratto con efficacia reale immediata attraverso il quale per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto (art. 769 c.c.). Dunque affinché sia rispettato il dispositivo dell'art. 769 è necessario che il diritto di cui voglia disporre il donante sia presente nella sua sfera giuridica al momento del contratto.
Per tale ragione, ritengo gli Ermellini, non è possibile donare un bene altrui ed un siffatto contratto dovrà considerarsi nullo.
Tale ragionamento è avallato dall'esigenza di limitare il depauperamento del patrimonio del donante, per cui, al di là del dato letterale dell'art. 771 c.c., futurità ed altruità possono essere equiparate poiché fondate sulla medesima ratio.
Ma vi è di più. I Giudici affermano che la nullità del contratto di donazione non rileva ai fini dell'acquisto dell'immobile per usucapione ai sensi dell'art. 1159 c.c. Infatti, l'idoneità dell'atto prescritta dalla norma è sufficiente che sussista in astratto e non in concreto, nel senso che "l'acquisito del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare".
[1] Descrizione dell'opera.
[2] Cfr. tuttavia la recente Cassazione 11545/2014.
Approfondimento:
A) Guida alle donazioni consapevoli
B) Tabella successione legittima ed eredi legittimari
Dedicata al mio amico Alfredo
[1] Descrizione dell'opera.
[2] Cfr. tuttavia la recente Cassazione 11545/2014.
Approfondimento:
A) Guida alle donazioni consapevoli
B) Tabella successione legittima ed eredi legittimari
Dedicata al mio amico Alfredo
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