MASSIMA: Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2).
Questione di diritto: Risponde il tour operator per i danni causati dalla condotta del terzo di cui si è avvalso?
Con
la sentenza in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso
principale presentato dalla viaggiatrice. Gli Ermellini hanno ritenuto
che il contratto di viaggio tutto compreso "è caratterizzato
dalla “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume
rilievo come elemento di qualificazione del contratto" per
cui il tour operator risponde dei danni subiti dal turista anche quando
si avvale dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria
prestazione obbligatoria dovuta, in ragione del rischio connaturato
all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.