mercoledì 21 gennaio 2015

Insegnanti precari: Sentenza rivoluzionaria della Corte Europea




MASSIMA: il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.



Questione di diritto: il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato costituisce un abuso in danno dei lavoratori dipendenti?

Con la Sentenza in commento la Corte Europea ha stabilito che la normativa italiana contrasta con la Diretta del Consiglio Europeo 1999/70 che ha recepito l'accordo quadro  CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
In particolare la clausola 5 in materia di misure di prevenzione contro gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato impone agli Stati membri di prevedere, in primo luogo, almeno una delle seguenti misure: l’indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti (lett. a); la determinazione della durata massima totale dei contratti (lett. b); o il numero dei loro rinnovi (lett. c).
La Corte di giustizia europea ha dichiarato che i contratti a termine del pubblico impiego, stipulati dallo stato italiano con i dipendenti in servizio per 36 mesi sono in contrasto con le norme europee in materia di assunzione.
Nei prossimi giorni, lo Snadir - sidacato dei docenti di religione - darà mandato ai suoi legali di trasmettere un atto di diffida, indirizzato alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Miur, con il quale si chiederà l’immediata applicazione della sentenza della Corte di Strasburgo. Il Giudice italiano in siffatte ipotesi dovrà provvedere a disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella di diritto europeo e applicare quest'ultima al caso concreto.