MASSIMA: il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo
determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere
non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è
giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo
quadro.
Questione di diritto: il ricorso a una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato costituisce
un abuso in danno dei lavoratori dipendenti?
Con la Sentenza in commento la Corte
Europea ha stabilito che la normativa italiana contrasta con la Diretta del Consiglio Europeo 1999/70
che ha recepito l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato del 18 marzo 1999.
In particolare la clausola 5 in materia
di misure di prevenzione contro gli abusi derivanti dall'utilizzo di una
successione di contratti a tempo determinato impone agli Stati membri di prevedere,
in primo luogo, almeno una delle seguenti misure: l’indicazione delle ragioni
obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti (lett. a); la
determinazione della durata massima totale dei contratti (lett. b); o il numero
dei loro rinnovi (lett. c).
La Corte di giustizia europea ha
dichiarato che i contratti a termine del pubblico impiego, stipulati dallo
stato italiano con i dipendenti in servizio per 36 mesi sono in contrasto con
le norme europee in materia di assunzione.
Nei prossimi giorni, lo Snadir - sidacato
dei docenti di religione - darà mandato ai suoi legali di trasmettere un atto
di diffida, indirizzato alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Miur,
con il quale si chiederà l’immediata applicazione della sentenza della Corte di
Strasburgo. Il Giudice italiano in siffatte ipotesi dovrà provvedere a
disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella di diritto europeo
e applicare quest'ultima al caso concreto.