giovedì 5 febbraio 2015

Berlusconi: no all'espatrio

MASSIMA: l'affidamento in prova al servizio sociale, che costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo.

Sentenza Cassazione Penale, I Sez., 14 gennaio 2015, n. 1610.

Questione di diritto: la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ostativa al diritto di espatrio?

La Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, volta ad ottenere la facoltà di recarsi in ogni altro Paese dell'Unione Europea senza bisogno di una preventiva autorizzazione.
Infatti a seguito di sentenza n. 35729 del 2013 la Cassazione aveva condannato Berlusconi alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di frode fiscale nel caso dei diritti tv Mediaset, e disposto come pena accessoria il ritiro del passaporto ai fini dell'espatrio.
Nella sentenza in commento gli Ermellini affermano che l'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa alla detenzione che attualmente sta scontandando Berlusconi) costituisce una pena essa stessa per cui "trova quindi integrale applicazione l'art. 12 della L. 21/11/1967 n. 1185 che prevede il ritiro del passaporto quando sopravvengono circostanze ostative al rilascio, tra cui l'art. 3 prevede il caso di coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale".