sabato 7 marzo 2015

Danno ambientale: privati ed associazioni non sono risarcibili

MASSIMA: Spetta esclusivamente allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente) la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell'ambiente in sé considerato.

Sentenza Cassazione Penale, sez. III, 11 febbraio 2015, n. 3345







Questione di diritto: privati, associazioni ed enti locali possono legittimamente costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento per danni ambientali?

Preliminarmente la Corte affronta le questioni circa la risarcibilità del danno in collegato alla commissione di un reato. Il danno, patrimoniale e non, deve essere puntualmente provato.
In particolare il “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento”.
Per tali ragioni Il danno non patrimoniale non può mai sussistere in re ipsa, ossia per il discendere automaticamente dalla lesione di un valore della persona.
Ma vi è di più. L'ambiente, come riaffermato dalla Suprema Corte, è un bene di natura pubblica per cui i reati ambientali tutelano un interesse pubblico e generale.
Da tale principio di diritto ne discende che solo lo Stato e per esso il Ministro dell'Ambiente potrà legittimamente costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno ambientale.








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