Svolgimento del processo
1. - Con atto notificato l'11 dicembre 1995, N. C. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno A. S. T., per sentirsi dichiarare proprietario della giusta metà della part. 611 del foglio 25 del Comune di S. Gregorio Magno - lasciatogli in eredità dalla madre L. S. - e per vedere accolta la domanda di condanna della convenuta alla restituzione della zona di terreno già oggetto di un'azione possessoria inter partes, oltre al risarcimento del danno.
Si costituì in giudizio la convenuta, la quale chiese il rigetto della domanda di rivendicazione e propose domanda riconvenzionale affinché il Tribunale la dichiarasse proprietaria dell'intero fondo per avvenuto acquisto a titolo di usucapione abbreviata ovvero ordinaria.
Con sentenza in data 22 marzo 2000, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda di rivendicazione proposta dal C., mentre, in parziale accoglimento della riconvenzionale, dichiarò usucapita la porzione di particella n. 611, pervenuta alla convenuta con l'atto di donazione del 15 settembre 1982 per notar Gentile.
2. - Pronunciando sul gravame interposto dal C., la Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata il 20 aprile 2004, ha rigettato la domanda riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, ha dichiarato che il C. è proprietario di una parte della part. 611 del foglio 25 del Comune di S. Gregorio Magno, come da atto di divisione per notar Caprio dell'11 marzo 1941, ed ha condannato l'appellata alla restituzione in favore della controparte della zona di terreno posta nella parte confinante con i manufatti del C. (come indicata dai punti C-A-D-E-B gravante su detta particella 611, giusta l'allegata tav. 9 della relazione del consulente tecnico d'ufficio, facente parte integrante della decisione).
2.1. - L'errore del primo giudice - ha evidenziato la Corte territoriale - è consistito nell'avere attribuito valore di titolo astrattamente idoneo, ai fini dell'applicabilità dell'usucapione abbreviata, all'atto del 15 settembre 1982 (con il quale Maria Paglia donava alla figlia l'appezzamento di terreno in questione, che la parte stessa dichiarava di avere usucapito), laddove a tale atto di donazione, che riguardava un bene altrui, non poteva essere attribuito alcun effetto, perché la donazione di un bene che non appartenga al donante è nulla per assenza di causa donandi e non, semplicemente, inefficace.
In ogni caso - ha proseguito la Corte d'appello - l'esperita prova testimoniale non ha fornito la dimostrazione certa ed obiettiva dell'intervenuto possesso, decennale o ventennale, da parte della S. T., del bene, che ha ad oggetto una zona di modeste dimensioni, prossima al confine e un tempo recintata metallicamente.
Quanto alla domanda proposta dal C., la Corte d'appello ha osservato che i principi in tema di prova nel giudizio di rivendicazione non hanno carattere assoluto, ma vanno adeguati alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla posizione difensiva della parte convenuta, la quale, non contestando, nel caso, i titoli dell'attore, ha allegato invano di avere acquistato il bene per usucapione.
Tanto premesso, la Corte del merito, esaminando gli atti di provenienza e recependo le conclusioni del consulente d'ufficio, ritenute obbiettive e suffragate da corrette valutazioni tecnico-strumentali e non contraddette da parimenti elaborate contestazioni tecniche, è pervenuta alla statuizione che deve essere annessa alla proprietà di N. C. una superficie terriera di circa mq. 79, derivante dalla maggiore consistenza della part. 611, come indicata nella tavola 9 della relazione di c.t.u. con la specificazione dei punti C-A-D-E-B.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notificata il 10 giugno 2004, ha interposto ricorso A. S. T., con atto notificato il 17 settembre 2004, articolando tre motivi di censura.
Ha resistito, con controricorso, N. C.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo (violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 100 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, numero 4, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce che il C. non ha proposto uno specifico motivo di appello contro il rigetto della domanda, da esso proposta, di rivendicazione, ma si è limitato a censurare la decisione del primo giudice perché, con il diniego dell'ammissione della consulenza tecnica, avrebbe impedito l'accertamento di un preteso errore commesso in suo danno nel corso dell'esecuzione della sentenza resa in sede possessoria. Posto che il motivo di gravame non aveva alcun legame logico con la domanda di revindica proposta in primo grado e con le ragioni del suo rigetto, la Corte salernitana avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del proposto appello (e dichiarare inammissibile, altresì, per carenza di interesse, il motivo di appello relativo alla domanda riconvenzionale proposta dalla S. T.).
1.1. - È infondata la tesi in base alla quale il C., rivolgendo specificamente un unico sostanziale motivo d'appello contro la pronuncia con cui era stata accolta la domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria d'acquisto della proprietà della particella di terreno contesa per usucapione, avrebbe implicitamente rinunciato ad impugnare la statuizione di rigetto della domanda principale di rivendicazione, con la conseguenza che la Corte salernitana, riformando sul punto la sentenza di primo grado, avrebbe violato il, dedotto dall'appellata, giudicato interno formatosi su tale parte della controversia.
Occorre premettere che il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 cod. proc. civ., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima e quindi devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione (Cass., Sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261; Cass., Sez. III, 24 agosto 2007, n. 17960).
Dagli atti - ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo - risulta che la sentenza di primo grado, avendo dichiarato la fondatezza della domanda riconvenzionale della S. T. di declaratoria dell'intervenuta usucapione decennale ex art. 1159 cod. civ., ha dedicato al rigetto della domanda attrice di rivendicazione soltanto un fugace accenno, ritenendo che “dall'espletata istruttoria, anche documentale, [non si rinviene] alcun elemento diretto a provare la pretesa proprietà dell'attore su porzione di part. 611 maggiore di quella, di fatto posseduta dalla S.”.
L'atto di appello non solo contiene, nelle conclusioni, la richiesta di accoglimento della domanda di rivendicazione avanzata con il libello introduttivo; ma si articola in due motivi di gravame: e mentre il secondo di essi (rubricato “errata interpretazione dell'art. 1159 cod. civ.”) censura che sia stato ritenuto titolo idoneo, ai fini dell'usucapione decennale, la donazione del bene altrui, il primo (intitolato “errata ed insufficiente motivazione”) lamenta che la sentenza di primo grado abbia fatto leva esclusivamente sulle risultanze del giudizio possessorio e sulla esecuzione (erronea) conseguente a detto procedimento, senza effettuare “una nuova, e certamente più completa e più obiettiva indagine tecnica” e senza tener conto del fatto che i testi avevano “concordemente dichiarato” la presenza di una “rete metallica” (“la quale divideva di fatto i due fondi”).
Ora, attesa l'incompatibilità dei due diritti addotti dalle parti (cfr. Cass., Sez. II, 15 aprile 1987, n. 3724), è da ritenere che la censura svolta con il primo mezzo di gravame, da leggere in connessione con le conclusioni dell'atto di appello, sia rivolta, specificamente, non solo contro l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, ma anche contro il rigetto della domanda principale di rivendicazione, e indichi le ragioni concrete per la richiesta di riesame del rigetto di quest'ultima domanda, con un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata.
2. - Il secondo mezzo è rubricato “violazione degli artt. 771 e 1159 cod. civ. in relazione all'art. 360, numero 3, cod. proc. civ.”. Con esso viene censurato l'accertamento di nullità dell'atto di donazione del 15 settembre 1982 in quanto riguardante un bene altrui. Ad avviso della ricorrente, che richiama Cass., Sez. II, 5 febbraio 2001, n. 1596, occorre invece distinguere, ai fini del verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 1159 cod. civ., tra donazione di cose future e donazione di cose altrui. In ipotesi di donazione di bene altrui, quando vi sia, come nel caso di specie, la buona fede delle parti, il contratto non è nullo, ma soltanto inefficace fino a quando non siano trascorsi gli anni prescritti nell'art. 1159 cod. civ..
2.1. - Il motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
Esso investe due problemi: la sorte della donazione dispositiva di beni altrui; l'idoneità della donazione di cosa altrui a rappresentare titolo per il perfezionamento di un acquisto a non domino a norma dell'art. 1159 cod. civ..
In ordine alla prima questione, nella giurisprudenza di questa Corte si confrontano due indirizzi.
Secondo un primo orientamento, la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del disponente è nulla.
La donazione di beni altrui - afferma Cass., Sez. II, 20 dicembre 1985, n. 6544 - “non genera a carico di costui alcun obbligo poiché, giusta la consolidata interpretazione dell'art. 771 cod. civ., dal sancito divieto di donare beni futuri deriva che è invalida anche la donazione nella parte in cui ha per oggetto una cosa altrui; a differenza di quanto avviene, ad esempio, nella vendita di cosa altrui, che obbliga il non dominus alienante a procurare l'acquisto al compratore”. A questo indirizzo ha aderito - in un caso nel quale la donazione, compiuta da una pubblica amministrazione, aveva ad oggetto un'area che la stessa si era impegnata ad espropriare - Cass., Sez. I, 18 dicembre 1996, n. 11311: nel divieto riguardante i beni futuri, sancito dall'art. 771 cod. civ., “deve ritenersi compreso anche il bene che non fa parte del patrimonio del disponente”.
Secondo un altro, più recente orientamento, la donazione traslativa di beni che le parti considerano di proprietà del donante, ma che in realtà appartengono a terzi, non è nulla, ma semplicemente inefficace, sia per la ristretta portata letterale dell'art. 771 cod. civ., sia per la natura eccezionale del divieto di donare beni futuri, atteso il riferimento alla disciplina della vendita di cosa altrui. La pronuncia che esprime tale indirizzo (Cass., Sez. II, 5 febbraio 2001, n. 1596) fa leva sul fatto che, nella formulazione dell'art. 771 cod. civ., “il riferimento del divieto” è “ai soli beni non ancora esistenti in rerum natura”, ma non manca di sottolineare l'“argomento logico costituito dal fatto che, ad altri fini, il legislatore ha considerato separatamente gli effetti di atti di disposizione di beni futuri e di beni altrui (artt. 1472 e 1478 cod. civ.)”.
Il Collegio intende dare continuità - sotto il profilo della sorte della donazione dispositiva di beni altrui - al primo indirizzo. E ciò per le seguenti ragioni.
Sebbene la nullità della donazione con cui il donante dispone di un diritto altrui, intendendo produrre un effetto traslativo immediato, non sia espressamente comminata da alcuna norma, la conclusione si ricava dalla disciplina complessiva della donazione.
L'art. 769 cod. civ., infatti, per la fattispecie rispondente allo schema del contratto con efficacia reale, definisce la donazione come il “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto”. La regola di attualità dello spoglio, tratto caratterizzante della donazione con effetti reali immediati, implica il requisito dell'appartenenza del diritto al patrimonio del donante al momento del contratto, ossia, come precisa l'inciso della citata disposizione, l'arricchimento realizzato mediante disposizione di un “suo diritto”.
Inoltre, mentre i principi generali sanciscono la validità tanto dell'atto su cosa futura, quanto dell'atto sul patrimonio altrui, il microsistema della donazione, al fine di inibire liberalità anticipate, reca un principio settoriale di tenore diverso, prevedendo, all'art. 771, primo comma, cod. civ., la nullità della donazione di beni futuri. L'esigenza, che ne è alla base, di porre un freno agli atti di prodigalità e di limitare l'impoverimento ai beni esistenti nel patrimonio del donante, accomuna futurità ed altruità, sicché l'istanza protettiva disvelata dalla norma citata impone di ritenere - superando un'interpretazione pedissequamente ancorata all'enunciato - che il divieto da essa dettato abbracci tutti gli atti di donazione dispositiva perfezionati prima ancora che il loro oggetto (non importa se futuro in senso oggettivo o anche futuro in senso soltanto soggettivo) entri a comporre il patrimonio del donante.
Se la donazione dispositiva di bene altrui è da considerare nulla, nondimeno, ai fini della soluzione, in favore del terzo di buona fede, del conflitto di interessi che lo oppone al proprietario, essa può fungere da coelemento della fattispecie acquisitiva a titolo originario a norma dell'art. 1159 cod. civ..
Difatti, la nullità della donazione di cosa altrui dipende, non da un vizio di struttura, ma esclusivamente - come è stato osservato in dottrina - da una ragione inerente alla funzione del negozio, ossia dalla altruità del bene donato rispetto al patrimonio del donante, altruità dalla quale, tuttavia, occorre prescindere allorché si procede alla valutazione della idoneità del titolo, che si ha tutte le volte in cui l'effetto immediatamente attributivo è unicamente precluso dalla carenza di legittimazione traslativa dell'alienante.
In altri termini, la provenienza dell'attribuzione dal non legittimato, se intacca la validità della donazione (non consentendo ad essa, per questa sola ragione, di adempiere concretamente la funzione traslativa del tipo al quale appartiene), non inficia la sua astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fattispecie acquisitiva a non domino.
Va, pertanto, data continuità, in parte qua, alla citata sentenza di questa n. 1596 del 2001. Essa, pur muovendo da diverse premesse (l'inefficacia anziché la nullità della donazione dispositiva di beni altrui), è pervenuta, superando il precedente rappresentato dalla sentenza n. 6544 del 1985 (ma ponendosi in continuità con Cass., Sez. II, 23 giugno 1967, n. 1532), alla conclusione - che il Collegio condivide - secondo cui tale negozio, quando conformato in termini di atto di alienazione, stante l'ignoranza delle parti circa l'alienità della res donata, è suscettibile di fungere da titulus adquirendi ai fini dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l'acquisito del diritto si sarebbe senz'altro verificato se l'alienante ne fosse stato titolare.
Ha errato, pertanto, la Corte d'appello a ritenere che l'atto di donazione del 15 settembre 1982 per notar Gentile, nullo in quanto proveniente a non domino, impedisse alla donataria, sussistendone gli altri requisiti (buona fede e trascrizione), l'acquisto del diritto per usucapione abbreviata decennale.
3. - Il terzo motivo (violazione degli artt. 1141 e 1158 cod. civ. in relazione all'art. 360, numeri 3 e 5, cod. proc. civ.) lamenta che la Corte d'appello abbia negato che, nel caso di specie, sia stata fornita la prova, certa ed obiettiva, dell'intervenuto possesso, decennale o ventennale. La motivazione al riguardo sarebbe scarna e contraddittoria. La Corte d'appello - assume la ricorrente - non avrebbe adeguatamente considerato la deposizione dei testi Gerardo Grippo e Vitella S., non contraddette da testi Margherita Iuzzolino e L. Iuzzolino; non avrebbe valutato le sentenze sul possesso rese dal Pretore di Eboli e dal Tribunale di Salerno; né avrebbe preso in esame la circostanza della omessa indicazione, da parte del C., del fondo di cui si discute nella denuncia di successione della madre, la quale sarebbe indicativa della ritenuta appartenenza ad altri della porzione del fondo stesso.
3.1. - Il motivo è fondato.
L'indagine diretta a stabilire se il possesso di un bene, per i suoi requisiti soggettivi ed oggettivi e per la sua durata, sia idoneo a determinare l'acquisto, da parte del possessore, della sua proprietà per usucapione, costituisce un accertamento di fatto, riservato come tale al giudice del merito e sottratto al sindacato di legittimità, ove si avvalga di una motivazione adeguata e coerente.
Nella specie la Corte di Salerno ha escluso l'idoneità, al fine predetto, del possesso addotto dalla odierna ricorrente, sulla base del rilievo che i testi escussi non avrebbero fornito la prova certa ed obiettiva del possesso, decennale o ventennale, del bene da parte della S. T., accertato solo ai fini dell'interdetto possessorio.
Senonché, la motivazione al riguardo impiegata dalla Corte d'appello - che ha ribaltato la decisione alla quale era giunto il Tribunale - non dà conto del contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte, ma si limita ad esprimere un giudizio, approssimativo, di frammentarietà ed incertezza delle testimonianze.
In effetti, per come risulta dalle risultanze processuali puntualmente trascritte dalla ricorrente, i testi non si sono limitati a riferire che il confine tra i fondi prima del terremoto del 1980 era delimitato da una rete metallica e che tale recinzione fu tolta dalla S. T. e fu collocata lungo un fienile di proprietà del C., ma hanno anche evidenziato: che il fondo posseduto dalla S. T. arrivava fino al fienile ed era formato dall'intera particella 610 e 611, oltre ad una porzione della particella 994; che il fondo per cui è causa è sempre stato posseduto nella medesima dimensione dalla S. T., e prima di lei dalla madre e dalla nonna; ancora, che il fondo era originariamente coltivato dalla madre della S. T.. Il contenuto di tali deposizioni corrisponde inoltre ai risultati degli accertamenti che già erano stati svolti dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel giudizio possessorio, nel quale, stando alla sentenza conclusiva, è rimasto dimostrato che la S. T. “ebbe ad esercitare il possesso dell'orto dedotto in controversia negli ultimi tempi antecedenti alla condotta del C., dopo che, in precedenza, era stato esercitato dalla madre e dai nonni”.
Ricorre, pertanto, il lamentato vizio di insufficiente motivazione, perché dall'esame del ragionamento svolto dalla Corte d'appello emergono l'obliterazione di elementi che avrebbero potuto portare ad una diversa decisione e l'obiettiva deficienza del procedimento logico posto a base della impugnata decisione.
4. - La sentenza impugnata è cassata.
Il giudice del rinvio - che si designa nella Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione - provvederà ad un nuovo esame della causa facendo applicazione del principio di diritto sub 2.1.
Al giudice del rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione.





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