Voluntary disclosure

Voluntary disclosure significa collaborazione volontaria ed è finalizzata alla regolarizzazione della posizione di chi detiene capitali presenti all'estero non dichiarati al Fisco italiano.
Essa è stata approvata con la legge 186/2014 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.
Non si tratta però di un condono fiscale in quanto il soggetto che vorrà avvalersi di tale istituto dovrà pagare interamente le imposte che gli sarebbero spettate in relazione agli ultimi 5 periodi di imposta, ovvero 10 nel caso di patrimoni detenuti in paradisi fiscali (Paesi della black list). 
Tuttavia sono previsti notevoli riduzioni delle sanzioni amministrative e la non punibilità per una serie di reati fiscali
In particolare il regime sanzionatorio agevolato può essere così sinteticamente rappresentato.

Sanzioni amministrative

Metà del minimo edittale delle sanzioni comminate per l’omessa dichiarazione
nel modulo RW se:
1) le attività vengono trasferite in Italia o in un Paese che consenta l’effettivo scambio di informazioni con l’Italia (c.d. Paese white list);
2) le attività trasferite in Italia erano o sono detenute in un Paese white list;
3) l’autore della violazione rilascia all’intermediario finanziario, presso cui le attività finanziarie sono detenute, un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati riguardanti le attività oggetto di collaborazione volontaria ed allega copia di tale autorizzazione.
In caso di definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/97) sanzioni ulteriormente ridotte ad 1/3. [1]

Sanzioni penali

La voluntary disclosure consente la non punibilità dei delitti di cui di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter D. Lgs. n. 74 del 10/2000 (dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedeli ed omessi versamenti ritenute ed iva).
Esclusa la punibilità anche per il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648- ter del Codice Penale) commessi in relazione ai sopra citati reati tributari.
Inoltre, viene garantita la non punibilità anche per il nuovo reato di autoreciclaggio (art. 648-ter, c.p.) in riferimento ai reati tributari succitati sino alla data del 30 settembre 2015.

Coloro che vorranno avvalersene potranno farlo entro il 30 settembre 2015, con riferimento alle violazioni commesse entro il 30 settembre 2014 (relative, cioè, al periodo di imposta 2013).

La procedura si concluderà con il pagamento di imposte, sanzioni ed interessi del dovuto in un’unica rata o, al massimo, in tre rate mensili.

[fonte: Sole24ore]

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