La fattispecie
Il
caso sottoposto alla Corte di Cassazione si riferisce ad una richiesta di
risarcimento danni proposta da una turista nei confronti di una agenzia di
viaggi per un incidente stradale avvenuto durante il soggiorno in India causato
dal comportamento colposo dell’autista del taxi che la stava trasportando da
Jaipur, ove a causa della nebbia aveva fatto scalo l'aereo, a Nuova
Delhi.
Disciplina applicabile
Il
quadro normativo in tema di viaggi turistici ha subito negli ultimi anni
notevoli interventi legislativi.
In
particolare, con il d. lgs. n. 79 del 2011 è stato
approvato il c.d. codice del turismo, nato con l’obiettivo di riordinare la
vasta legislazione in materia di turismo. Esso reca la disciplina dei
«contratti del turismo organizzato» con riferimento ai contratti “tutto
compreso”. Infine ha introdotto alcune importanti novità soprattutto in tema di
responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario (artt. 43 e ss.).
La
responsabilità del tour operator era già stata regolamentata dagli artt. 93 e
ss. del d. lgs. n. 206 del 2005 (codice del
consumo).
Tuttavia
è bene precisare che la sentenza in commento è stata decisa ratione temporis
sulla base della normativa in tema di inesatto adempimento contemplata dagli
artt. 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 poichè il fatto
è avvenuto sotto la vigenza di tale disciplina.
Questione di diritto: Risponde il tour
operator per i danni causati dalla condotta del terzo di cui si è avvalso?
Il
percorso motivazionale della Suprema Corte inizia con l'analisi del grado di
diligenza richiesto al debitore.
Secondo
il dettato dell’art. 1176 c.c., comma 2, le obbligazioni professionali sono
obbligazione di risultato (v. Cass., 3 dicembre 2009, n. 25396; Cass., 9
novembre 2004, n. 21343) caratterizzate dalla prestazione di attività da parte
di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, per cui è richiesta una
diligenza particolarmente qualificata, sicché l’organizzatore e il venditore di
pacchetti turistici “sono tenuti
all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente
ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva
attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al
soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti
turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.
La natura
contrattuale dell’obbligazione comporta risvolti anche sul piano probatorio.
L’onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che
agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero
per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo
diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento
(ovvero dell’inesatto adempimento) della controparte (Cass., Sez. Un. 30
ottobre 2001, n. 13533).
Di
contro l’operatore turistico dovrà provare che l’inadempimento (totale o
parziale) derivi da un fatto ad esso non imputabile “in quanto non
ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in
relazione alle specifiche circostanze del caso concreto”.
Inoltre
gli artt. 14 e ss. D.lgs. 111/1995 fanno gravare in capo al venditore l’obbligo
di risarcimento anche qualora la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente
ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalsa. A tal fine non
rileva che tra l’operatore e il terzo danneggiante vi sia un rapporto di
dipendenza, essendo sufficiente la mera occasionalità necessaria al soddisfo
delle ragioni creditorie (v. Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15 febbraio
2000, n. 1682).
Infine
gli Ermellini precisano che la responsabilità dell’operatore in oggetto trova
fondamento “nel
rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento
dell’obbligazione” e non nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella
vigilanza prevista nel Contratto di organizzazione o di intermediazione di
viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970.





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