Tour Operator


La fattispecie
Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione si riferisce ad una richiesta di risarcimento danni proposta da una turista nei confronti di una agenzia di viaggi per un incidente stradale avvenuto durante il soggiorno in India causato dal comportamento colposo dell’autista del taxi che la stava trasportando da Jaipur, ove a causa della nebbia aveva fatto scalo l'aereo, a Nuova Delhi. 

Disciplina applicabile
Il quadro normativo in tema di viaggi turistici ha subito negli ultimi anni notevoli interventi legislativi. 
In particolare, con il d. lgs. n. 79 del 2011 è stato approvato il c.d. codice del turismo, nato con l’obiettivo di riordinare la vasta legislazione in materia di turismo. Esso reca la disciplina dei «contratti del turismo organizzato» con riferimento ai contratti “tutto compreso”. Infine ha introdotto alcune importanti novità soprattutto in tema di responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario (artt. 43 e ss.).
La responsabilità del tour operator era già stata regolamentata dagli artt. 93 e ss. del  d. lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo).
Tuttavia è bene precisare che la sentenza in commento è stata decisa ratione temporis sulla base della normativa in tema di inesatto adempimento contemplata dagli artt. 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 poichè il fatto è avvenuto sotto la vigenza di tale disciplina.

Questione di diritto: Risponde il tour operator per i danni causati dalla condotta del terzo di cui si è avvalso?
Il percorso motivazionale della Suprema Corte inizia con l'analisi del grado di diligenza richiesto al debitore.
Secondo il dettato dell’art. 1176 c.c., comma 2, le obbligazioni professionali sono obbligazione di risultato (v. Cass., 3 dicembre 2009, n. 25396; Cass., 9 novembre 2004, n. 21343) caratterizzate dalla prestazione di attività da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, per cui è richiesta una diligenza particolarmente qualificata, sicché l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici “sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”.
La natura contrattuale dell’obbligazione comporta risvolti anche sul piano probatorio. L’onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento (ovvero dell’inesatto adempimento) della controparte (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Di contro l’operatore turistico dovrà provare che l’inadempimento (totale o parziale) derivi da un fatto ad esso non imputabile “in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto”.
Inoltre gli artt. 14 e ss. D.lgs. 111/1995 fanno gravare in capo al venditore l’obbligo di risarcimento anche qualora la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalsa. A tal fine non rileva che tra l’operatore e il terzo danneggiante vi sia un rapporto di dipendenza, essendo sufficiente la mera occasionalità necessaria al soddisfo delle ragioni creditorie (v. Cass., 17 maggio 2001, n. 6756; Cass., 15 febbraio 2000, n. 1682).
Infine gli Ermellini precisano che la responsabilità dell’operatore in oggetto trova fondamento “nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione” e non nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza prevista nel Contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970.

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