In base alla legge n. 124/1999,
l’ordinamento italiano prevede che l’assunzione di personale nelle scuole
statali ha luogo sia a tempo indeterminato tramite l’immissione in ruolo sia a
tempo determinato mediante lo svolgimento di supplenze. Nel primo caso si
applica il sistema del cd. «doppio canale», ossia le assunzioni avvengono per
metà mediante concorsi per titoli ed esami e, per altra metà, attingendo alle
graduatorie permanenti, nelle quali figurano i docenti che hanno vinto detto
concorso senza tuttavia ottenere un posto di ruolo, e quelli che hanno seguito
corsi di abilitazione tenuti dalle scuole di specializzazione per
l’insegnamento. Allo stesso tempo anche il personale destinato alle supplenze
viene scelto all’interno delle medesime graduatorie.
La disciplina di riferimento che ha dato
attuazione alla direttiva 1999/70/CE è il D.Lgs. 6 settembre 2001, n.
368. In particolare l’art. 10, comma 4 bis, esclude l’applicazione alla scuola
statale dell’articolo 5, comma 4 bis, dello stesso decreto, che prevede che i
contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 36 mesi siano
trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La
fattispecie
Le cause C-22/13 e da C-61/13 a
C-63/13 e la causa C-418/13 sono state riunite ai fini della trattazione della
sentenza in oggetto. Le ricorrenti sono state assunte mediante contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Per ciò che attiene la
durata dei rispettivi contratti si fa rinvio alla sentenza (punti 23 e 37).
La
posizione dell’Italia
Secondo il Governo italiano la normativa
nazionale non contrasta con la direttiva europea 1999/70. Infatti la
circostanza che nel settore dell’insegnamento confluisce un vasto organico
determina la necessaria flessibilità dei rapporti lavorativi affinché si possa
provvedere a sostituzioni temporanee di dipendenti che beneficiano di congedi
per malattia, per maternità, parentali, ecc. Ciò rappresenterebbe una “ragione
obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.
Tale conclusione è avallata dal fatto che
l’insegnamento è “un
diritto fondamentale garantito dalla Costituzione della Repubblica italiana che
impone a tale Stato l’obbligo di organizzare il servizio scolastico in modo da
garantire un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di
scolari”. Inoltre il ricorso a una successione di contratti a tempo
determinato eviterebbe il rischio di un eccessivo numero di insegnanti rispetto
ai posti disponibili.
In ogni caso conclude la difesa del
Governo italiano “la
successione delle supplenze da parte di uno stesso docente ne comporta
l’avanzamento in graduatoria e può condurlo all’immissione in ruolo”.
La tesi
dei ricorrenti
I ricorrenti al contrario sostengono che
la normativa nazionale favorisce, nella pratica, “un ricorso abusivo a
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, poiché non esiste
alcuna certezza riguardo alla data alla quale tali procedure concorsuali devono
essere organizzate”. Il bisogno di sostituire i posti temporaneamente
vacanti diventerebbe in tal modo un’esigenza permanente e durevole.
L’assenza della previsione di sanzioni
La Direttiva 1999/70 non prevede sanzioni
specifiche, spettando ai rispettivi Stati adottate misure che “devono rivestire
un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e
dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in
applicazione dell’accordo quadro”.
Nei fatti la normativa italiana in caso
di un abusivo ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato non
prevede né il diritto al risarcimento del danno subito, né la trasformazione in
contratti di lavoro a tempo indeterminato.
La decisione della Corte
Secondo la Corte Europea è ammissibile la
sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze
provvisorie del datore di lavoro in termini di personale.
Tuttavia nel presente caso, i criteri e i
tempi per l’immissione in ruolo dei docenti non sono obiettivi e trasparenti poiché
dipendono per un verso dallo scorrimento all’interno della graduatoria
permanente, per l’altro non sono certi neanche i tempi dell’indizione delle
procedure concorsuali.
Ne deriva che la normativa italiana
contrasta con i principio dell’accordo quadro di cui alla clausola 5, punto 1,
così come recepita dalla Direttiva 199/70 a causa della aleatorietà dei tempi
di immissione in ruolo di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario che determina un rinnovo abusivo di contratti a tempo determinato.
Inoltre mancano misure sanzionatorie atte
a prevenire detto abuso, sia perché non viene riconosciuto alcun diritto al
risarcimento del danno, sia perché l’articolo 10, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001
esclude l’applicazione alla scuola statale dell’articolo 5, comma 4 bis, dello
stesso decreto, che stabilisce la trasformazione dei contratti di lavoro a
tempo determinato di durata superiore a 36 mesi in contratti di lavoro a tempo
indeterminato, “permettendo
così un numero di rinnovi illimitato di siffatti contratti”.




