Amministratore di condominio: Cassazione Civile n. 25251/2008

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 360  Cpc NR. 3 e  5 CPC  - IN RELAZIONE ALL'ART.   83  -  344  e  105  CPC, ED      ALL'INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ' DELLA MOTIVAZIONE.»
Sostiene parte ricorrente che l'appello incidentale del condominio di Largo Pepere 24 e della Omissis S.p.A. s.p.a. deve considerarsi preliminarmente improcedibile in quanto il condominio si era costituito in secondo grado con procura rilasciata da Gualtiero Rulli sull'erroneo presupposto che quest'ultimo ne rivestisse ancora la qualità di amministratore. Corretta era pertanto, secondo l'A., l'ordinanza della Corte del 19 aprile 2000 con la quale era stato assegnato al condominio un termine per la costituzione del nuovo amministratore. Tale ordinanza infatti, pur tenendo presente il principio dell'irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale di una persona giuridica o ente di gestione, sottolineava che il caso in esame era diverso, atteso che era stata rilasciata per la costituzione in appello una nuova procura da chi non ne aveva più i poteri. Illegittima è di conseguenza, ad avviso dello stesso A., la successiva revoca di detto provvedimento operata, con un diverso collegio, dalla medesima Corte d'Appello.
La particolare fattispecie, prosegue parte ricorrente, comportava inoltre che le rappresentanze fossero ben distinte stante la conflittualità tra le posizioni sostanziali e processuali delle due parti.
Sussiste infatti un conflitto di interessi, già rilevato dal Tribunale nell'ordinanza collegiale del 18 luglio 1995 che aveva evidenziato la necessità per il condominio convenuto di procedere alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. E tale conflitto, sottolinea l'A., si era proprio accentuato in appello atteso che il Rulli, nelle more, aveva cessato di essere amministratore del condominio e nell'atto introduttivo del secondo grado aveva eccepito, per la prima volta, l'insussistenza della responsabilità in proprio (cosi gravando la posizione del condominio non più da lui rappresentato), mentre il condominio stesso aveva avanzato ap-pello incidentale per l'affermazione della esclusiva responsabilità del Rulli.
Proprio al fine di evitare tale evidente conflitto d'interessi era indispensabile, secondo l'attuale ricorrente, ed anche in relazione al mutamento dell'organo di rappresentanza nelle more intervenuto, che il condominio si costituisse tramite il nuovo amministratore. Né l'intervento della omissis S.p.A. in appello, comunque tardivo ex art.  344 cpc, poteva dare sostanziale impulso al processo stante la posizione di interveniente adesivo dipendente della compagnia assicuratrice che si costituiva per l'inerzia del nuovo amministratore.
Il motivo è infondato. Quanto al dedotto conflitto d'interessi si deve infatti osservare che, anche ad ammetterne l'esistenza, esso sussiste tra il condominio ed il suo amministratore, ma non coinvolge in alcun modo l'A. il quale, in quanto terzo estraneo, non può ritenersi legittimato a farlo valere.
Riguardo poi agli effetti del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale, si deve anzitutto osservare che il difensore del condominio in appello non è mutato rispetto al primo grado e che quindi una nuova procura non si rendeva affatto necessaria.
È comunque giurisprudenza costante di questa Corte che qualora il condominio si sia costituito in giudizio in virtù di mandato conferito anche per il giudizio di appello, il mutamento in corso di causa della persona dell'amministratore che aveva rilasciato la procura alle liti non incide sul rapporto processuale, riferibile, sia dal lato passivo sia da quello attivo, al condominio stesso, quale ente di gestione operante in rappresentanza e nell'interesse dei condomini. (Cass., 20 aprile 2006, n.  9282) .
Quanto all'intervento della omissis S.p.A. in appello, deve ritenersi che esso si giustifichi in base all'art. 1916 c.c. in quanto, avendo come assicuratore pagato per il condominio, intervenendo esercita la surrogazione rispetto allo stesso nel diritto di restituzione del pagato in più del dovuto.
Con il secondo motivo l’A. lamenta «2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 360 NR. 3 -5 CPC IN RELAZIONE ALL'ARI. 2043 CC ED ALL'INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA ED IN PARTE OMESSA MOTIVAZIONE.»
Il ricorrente si duole che la Corte non abbia riconosciuto il danno patrimoniale da invalidità temporanea ritenendo da lui non provata la circostanza che la lesione conseguente all'evento dannoso abbia prodotto una contrazione del reddito. Si duole altresì della quantificazione del danno da lucro cessante.
Il motivo, variamente argomentato dall'A., non risulta del tutto chiaro (specie con riferimento al lucro cessante) e deve considerarsi quindi privo del necessario requisito della specificità. In ogni caso le censure vertono principalmente su profili di merito e, in presenza di un'ampia e convincente motivazione dell'impugnata sentenza, immune da vizi logici o giuridici, non risultano ammissibili,  in questa sede (Cass., 8 marzo 2006, п. 4980; Cass, 16 maggio 2003, п. 7629)
Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia infine: «3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 360 NR. 3 CPC IN RELAZIONE ALL'ART. 1130 NR. 4 CC. ED ALL'INSUFFICIENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.»
Ritiene in particolare il ricorrente che la motivazione sia contraddittoria perché mentre da un lato afferma la responsabilità del condominio riconoscendone l'obbligo di controllo e vigilanza dei beni comuni e la responsabilità per aver consentito la presenza di buche non percepibili e non segnalate, fonti di pericolo occulto, dall'altra esclude la colpa dell'amministratore, nella specie R., che per mandato ed ai sensi dell'art. 1130 cc. n. 4, tale controllo doveva necessariamente esercitare. Osserva ancora l'A. che la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nell'interpretare estensivamente la disposizione del n. 4 dell'art. 1130; che, oltre gli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi per questa о quella parte comune, l'amministratore ha il potere -dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato; che spetta all'ente condominio provvedere,   tramite   i   suoi   organi   di   rappresentanza, alla manutenzione ed alla riparazione dei beni di sua proprietà. La Corte, secondo l'A., ha inoltre omesso di motivare in ordine a quanto statuito sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo aveva infatti accolto la domanda proposta nei confronti del R. in proprio sul presupposto che il medesimo, «in ragione dell'omessa segnalazione della presenza, nella pavimentazione del cortile comune, di buche che rappresentavano delle vere e proprie insidie, e quindi dell'inosservanza di una precauzione che era doverosa al fine di prevenire che la cosa in custodia potesse arrecare danno a terzi.»
Il motivo deve essere accolto per le seguenti considerazioni .
La legge prevede che il condominio debba avere un amministratore.
La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio.
A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi.
In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere,  si trova   nella posizione di custode.
Ciò si verifica in particolare quando, come nella fattispecie per cui è causa, l'assemblea decide di appaltare lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell'interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore quante volte, da un lato, l'appaltatore non è posto in una condizione di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori e dall'altro l'assemblea non affida l'anzidetto compito ad una figura professionale diversa dallo stesso amministratore. Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico solare od al tetto, decise da una delibera assembleare e non attuate dall'amministratore (Cass., 17 maggio 1994, n. 4816; Cass.14 giugno 1976, n. 2219; ma v. anche Cass., 20 agosto 1993,   n.   8804;).
Tale   indirizzo,   tendenzialmente  più   rigoroso   rispetto al passato, è del resto espressione dell'evoluzione della figura dell'amministratore di condominio, i cui compiti vanno vieppiù incrementandosi sì da far ritenere che gli stessi possano venire assolti in modo più efficace dalle società di servizi, all'interno delle quali operano specialisti in settori diversi, in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte allo stesso amministratore dalle leggi speciali (Cass. 24 ottobre 2006, n. 22840; v. anche, in materia, Cass., 23 gennaio 2007, n.1496; si segnalano, fra le leggi speciali il Dlgs 3 aprile 2006, n.152,: in materia di acqua e inquinamento il Di 25 giugno 2008, n.112, in materia di Certificazione energetica;il Decreto Min. Svil. 22 gennaio 2008, n.37 in materia di impianti; la L. 27 marzo 1992, n. 257 e il Dm 6 settembre 1994 sulla bonifica dall'amianto; il Dlgs 30 maggio 2008, n.115 in materia di coibentazioni; il Dpr 12 gennaio 1998, n.37 sul  certificato di prevenzione incendi e manutenzione degli impianti; ed i relativi Decreti Min. Int. 16 maggio 1987, n.246 e 1 febbraio 1986: contenenti le corrispondenti norme tecniche; il Dpr 30 aprile 1999, n.162: sulla manutenzione degli ascensori e sulle relative verifiche, certificazione Ce e tenuta del libretto d'impianto; il Dpr 26 agosto 1993 n. 412 e il Dpr 21 dicembre 1999,  n.  551 sulla nomina del terzo responsabile degli impianti di riscaldamento; il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 sulla frequenza obbligatoria da parte del portiere del corso d'informazione su rischi, pronto soccorso e prevenzione incendi; il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 sulla durata dei lavori, rischiosità e idoneità delle imprese e verifica della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento).
In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, devono essere rigettati il primo e secondo motivo del ricorso con compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti A., Condominio omissis e omissis S.p.A. Deve essere accolto il terzo motivo, con conseguente cassazione, in relazione ad esso, della sentenza impugnata e con rinvio, della causa tra A. e gli eredi di R. ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Il giorno 3 luglio 2008, riconvocato nella stessa composizione, il Collegio a modifica del precedente provvedimento così decide: la Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso dichiarando compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti A., Condominio omissis e omissis S.p.A.; accoglie il terzo motivo.   Cassa  in relazione al motivo accolto e  rinvia alla Corte d'appello di Roma, altra sezione, la causa tra A. ed eredi di R.,  anche per le spese del giudizio di cassazione.

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