mercoledì 21 gennaio 2015

Insegnanti precari: Sentenza rivoluzionaria della Corte Europea




MASSIMA: il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.



Questione di diritto: il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato costituisce un abuso in danno dei lavoratori dipendenti?

Con la Sentenza in commento la Corte Europea ha stabilito che la normativa italiana contrasta con la Diretta del Consiglio Europeo 1999/70 che ha recepito l'accordo quadro  CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
In particolare la clausola 5 in materia di misure di prevenzione contro gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato impone agli Stati membri di prevedere, in primo luogo, almeno una delle seguenti misure: l’indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti (lett. a); la determinazione della durata massima totale dei contratti (lett. b); o il numero dei loro rinnovi (lett. c).
La Corte di giustizia europea ha dichiarato che i contratti a termine del pubblico impiego, stipulati dallo stato italiano con i dipendenti in servizio per 36 mesi sono in contrasto con le norme europee in materia di assunzione.
Nei prossimi giorni, lo Snadir - sidacato dei docenti di religione - darà mandato ai suoi legali di trasmettere un atto di diffida, indirizzato alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Miur, con il quale si chiederà l’immediata applicazione della sentenza della Corte di Strasburgo. Il Giudice italiano in siffatte ipotesi dovrà provvedere a disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella di diritto europeo e applicare quest'ultima al caso concreto.

sabato 10 gennaio 2015

Responsabilità del tour operator - pacchetto turistico "all inclusive" - danni causati dal terzo prestatore di servizi

MASSIMA: Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2).



Questione di diritto: Risponde il tour operator per i danni causati dalla condotta del terzo di cui si è avvalso?

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale presentato dalla viaggiatrice. Gli Ermellini hanno ritenuto che il contratto di viaggio tutto compreso "è caratterizzato dalla “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto" per cui il tour operator risponde dei danni subiti dal turista anche quando si avvale dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, in ragione del rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.