giovedì 26 febbraio 2015

Stop al segreto bancario: la Svizzera esce dalla black list

L’accordo sottoscritto da Italia e Svizzera ha come obiettivo quello di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale. Ora il Protocollo per produrre i suoi effetti dovrà essere ratificato dai rispettivi Parlamenti.
L’Agenzia delle Entrate italiana potrà dunque procedere a richiedere alla Svizzera informazioni a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo, il 24 febbraio 2015.
Lo scambio automatico di informazioni, che consentirà alle Autorità italiane di procedere a controlli direttamente e senza formale richiesta avverrà tuttavia solo nel 2018 e , con riferimento all'annualità 2017.
Tale accordo rappresenta un incentivo per coloro che detenendo i capitali all’estero vorranno avvalersi della cd. voluntary disclosure.
I due Paesi contraenti si sono inoltre dotati di una road map che in futuro andrà a regolare la disciplina sui frontalieri.
In particolare la quota spettante allo Stato del luogo di lavoro ammonterà al massimo al 70%. Il Paese di residenza dei lavoratori applicherà l'imposta sul reddito tenendo conto delle imposte già prelevate nell'altro Stato. Il carico fiscale totale dei frontalieri italiani rimarrà inizialmente invariato e successivamente, con molta gradualità, sarà portato al livello di quello degli altri contribuenti. Non vi sarà più alcuna compensazione finanziaria tra i due Stati, come previsto fino ad oggi in base all'accordo del 1974. Il ristorno ai Comuni frontalieri italiani sarà a carico dello Stato, sulla base del principio di invarianza delle risorse.

Ecco cosa ci guadagna la Svizzera
La Banche svizzere hanno dunque rinunciato al proprio segreto bancario.
In realtà il passaggio dalla black list alla white list consentirà ai correntisti che si avvarranno del nuovo istituto della voluntary disclosure di usufruire del dimezzamento della retroattività per i reati fiscali che scende da 10 a 5 anni. 
Si assisterà in effetti a uno 'sconto' di ben 5 periodi di imposta.

Approfondimento: come funziona la voluntary disclosure.


mercoledì 18 febbraio 2015

Danno da buca stradale: il Comune è oggettivamente responsabile

MASSIMACon riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.


Questione di diritto: a che titolo risponde la Pubblica Amministrazione per il danno subito da una buca presente sull'asfalto?

In caso di danno derivante da una buca presente sull'asfalto, la Cassazione ha precisato che la P.A. sarà tenuta a risarcire il danno subito dal conducente del veicolo in forza dell'art. 2051 c.c. e non dell'art. 2043 c.c.
La differenza è rilevante dal punto di vista probatorio.
Come già precedentemente affermato dalla stessa Corte [1] l'art. 2051 c.c. enuclea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, nel senso che il custode è responsabile per il semplice fatto che il danno è derivato dalla cosa in custodia.
Nella diversa ipotesi prevista dall'art. 2043 c.c. rilevano invece anche la condotta del danneggiante e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza essendo essi elementi della struttura della fattispecie normativa.
Il danneggiato che versi nell'ipotesi ex art. 2051 c.c. dovrà dunque dimostrare il solo nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
[1] Cass. Civ., Sez. III, n. 11695, 20 maggio 2009.


lunedì 9 febbraio 2015

Alcol test nullo senza avvocato


MASSIMA: il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., da luogo ad un nullità a regime intermedio.


Questione di diritto: l'alcol test effettuato senza aver avvisato il sottoponente della facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato è viziato da nullità?

Nel caso in esame la difesa del ricorrente, in particolare, considerava obbligatoria la presenza del difensore durante l'esame dell'etilometro, pena la nullità dello stesso.
I Giudici della Suprema Corte, sebbene abbiano rigettato la doglianza così come proposta dal ricorrente, hanno al contempo stabilito  il principio per cui il mancato avviso della possibilità di intervento di un difensore è motivo di nullità.

Tale nullità - si precisa in sentenza - è di tipo "intermedia" nel senso che "deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo, il compimento dell'atto, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2".

giovedì 5 febbraio 2015

Berlusconi: no all'espatrio

MASSIMA: l'affidamento in prova al servizio sociale, che costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto, il trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo.

Sentenza Cassazione Penale, I Sez., 14 gennaio 2015, n. 1610.

Questione di diritto: la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ostativa al diritto di espatrio?

La Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, volta ad ottenere la facoltà di recarsi in ogni altro Paese dell'Unione Europea senza bisogno di una preventiva autorizzazione.
Infatti a seguito di sentenza n. 35729 del 2013 la Cassazione aveva condannato Berlusconi alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di frode fiscale nel caso dei diritti tv Mediaset, e disposto come pena accessoria il ritiro del passaporto ai fini dell'espatrio.
Nella sentenza in commento gli Ermellini affermano che l'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa alla detenzione che attualmente sta scontandando Berlusconi) costituisce una pena essa stessa per cui "trova quindi integrale applicazione l'art. 12 della L. 21/11/1967 n. 1185 che prevede il ritiro del passaporto quando sopravvengono circostanze ostative al rilascio, tra cui l'art. 3 prevede il caso di coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale".


mercoledì 21 gennaio 2015

Insegnanti precari: Sentenza rivoluzionaria della Corte Europea




MASSIMA: il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.



Questione di diritto: il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato costituisce un abuso in danno dei lavoratori dipendenti?

Con la Sentenza in commento la Corte Europea ha stabilito che la normativa italiana contrasta con la Diretta del Consiglio Europeo 1999/70 che ha recepito l'accordo quadro  CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999.
In particolare la clausola 5 in materia di misure di prevenzione contro gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato impone agli Stati membri di prevedere, in primo luogo, almeno una delle seguenti misure: l’indicazione delle ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti (lett. a); la determinazione della durata massima totale dei contratti (lett. b); o il numero dei loro rinnovi (lett. c).
La Corte di giustizia europea ha dichiarato che i contratti a termine del pubblico impiego, stipulati dallo stato italiano con i dipendenti in servizio per 36 mesi sono in contrasto con le norme europee in materia di assunzione.
Nei prossimi giorni, lo Snadir - sidacato dei docenti di religione - darà mandato ai suoi legali di trasmettere un atto di diffida, indirizzato alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Miur, con il quale si chiederà l’immediata applicazione della sentenza della Corte di Strasburgo. Il Giudice italiano in siffatte ipotesi dovrà provvedere a disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella di diritto europeo e applicare quest'ultima al caso concreto.

sabato 10 gennaio 2015

Responsabilità del tour operator - pacchetto turistico "all inclusive" - danni causati dal terzo prestatore di servizi

MASSIMA: Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquando l’evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore (nel caso, conducente di taxi) della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo (D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, comma 2).



Questione di diritto: Risponde il tour operator per i danni causati dalla condotta del terzo di cui si è avvalso?

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso principale presentato dalla viaggiatrice. Gli Ermellini hanno ritenuto che il contratto di viaggio tutto compreso "è caratterizzato dalla “finalità turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto" per cui il tour operator risponde dei danni subiti dal turista anche quando si avvale dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, in ragione del rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.